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La Legge di Bilancio in corso di approvazione che andrà in vigore dal prossimo anno, la quale infatti risulta ancora essere nella fase di approvazione in quanto si tratta soltanto di un Disegno di Legge, quasi certamente porterà avanti le agevolazioni circa i Premi di Risultati e i Fringe Benefit per il triennio 2025-2027.

Appunto, il disegno di legge in questione contiene la proroga, per i Premi di Risultati, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, e allo stesso tempo, viene rinnovata, per i Fringe Benefit, la possibilità di godere dell’esenzione fino ai 1.000 euro per tutti i lavoratori e dell’esenzione fino ai 2.000 euro per quei prestatori di lavoro che hanno dei figli fiscalmente a carico.

Andiamo ad analizzare l’istituto del Premio di Risultato e l’istituto del Fringe Benefit con quali modalità saranno inquadrati per il prossimo triennio 2025-2027.

In merito al primo istituto, l’imposta sostitutiva sui Premi di Risultato sarà altamente attrattiva in quanto non sarà più del 10% come introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2016, bensì, sarà pari al 5% da calcolarsi sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Tale agevolazione potrà essere applicata, come alternativa all’imposta sostitutiva ordinaria, qualora si rispetteranno i requisiti di seguito elencati:

  • il Premio di Risultato dovrà scaturire da un apposito accordo sindacale aziendale o territoriale ai senti dell’art. 51 del D.Lgs. n° 81 del 2015;
  • l’ammontare del Premio di Risultato dovrà essere variabile;
  • l’erogazione del Premio di Risultato dovrà essere conteggiata in base agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione i quali vanno misurati e verificati sulla scorta dei criteri stabiliti dall’art. 1, comma 182, della Legge n° 208 del 2015 ed, anche, dal Decreto InterMinisteriale del 25 marzo 2016;
  • venga stabilito un periodo di tempo congruo da cui constatare la eventuale incrementalità prestabilita dalle parti in causa;
  • l’importo del Premio di Risultato non potrà superare, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva, la cifra dei 3.000 euro lordi;
  • nel caso in cui vi siano due o più obiettivi prestabiliti, occorre che questi vengano stabiliti come alternativa tra di loro come già chiarito dalla Circolare n° 5/E/2018 emanata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il reddito dei lavoratori beneficiari di tale misura, da intendersi comprensivo anche dei redditi derivanti da altri lavori e delle pensioni di ogni tipologia, non potrà sforare l’importo degli 80.000 euro.

Qualora sia previsto dal C.C.N.L. applicato che il Premio di Risultato possa essere convertito in Welfare Aziendale, si ricorda che tale conversione implicherà la totale detassazione e decontribuzione la quale, dunque, produrrà un ulteriore vantaggio per i lavoratori.

In relazione al secondo istituto ovvero del Fringe Benefit, che come sappiamo viene erogato in maniera libera e volontaria “ad personam” ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi e che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente, così come introdotto dall’art. 51, comma 3° prima parte del terzo periodo, del T.U.I.R. conosciuto come il D.P.R. n° 917 del 1986 – l’importo dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, oltre alle somme rilasciate a titolo di pagamento delle utenze domestiche, dell’affitto dell’abitazione principale e degli interessi sul mutuo della casa principale, godrà della totale detassazione e decontribuzione fino alla soglia dei 1.000 euro che raggiungerà il tetto dei 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottati, affiliati o affidati.

Come sappiamo, per ottenere la totale detassazione e decontribuzione, in queste due soglie massime è obbligatorio far rientrare tutte le erogazioni in Fringe Benefit (conversione del PDR, da CCNL, pacco natalizio e così via) ricevute da tutti i datori di lavoro, anche se utilizzano una piattaforma per l’erogazione del welfare aziendale, durante l’anno 2025 fino al 12 gennaio 2026 (principio di cassa allargato) perché, altrimenti, si andrà a calcolare la tassazione e la contribuzione ordinaria sull’intero valore erogato e non soltanto sulla parte eccedente, in quanto ognuna di queste due soglie non si configurano come “franchigia” ma come un “limite”.

Ritornando al tetto dei 2.000 euro, come sopra evidenziato, è necessario chiarire che si considerano a “carico” esclusivamente quei figli il cui reddito – al loro degli oneri deducibili ai sensi dell’art. 12, comma 2°, del T.U.I.R. – non sia superiore alle soglie di seguito elencate:

  • non superiore a 4.000 euro se i figli hanno fino a 24 anni di età;
  • non superiore a 2.840,51 euro se i figli hanno più di 24 anni di età.

Concludendo, l’agevolazione potrà essere riconosciuta in modalità piena ad entrambi i genitori soltanto se i figli risulteranno fiscalmente a carico contestualmente ai due capo-famiglia e tale situazione familiare, qualora l’ammontare dell’erogazione sfori l’importo di 258,23 euro, dovrà essere comunicata per tempo ai due rispettivi datori di lavoro e anche alle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali) qualora presenti.