Il “Decreto Lavoro” come sappiamo è il Decreto Legge approvato il 1° maggio scorso – meglio conosciuto come il “Decreto Calderone” – il quale è stato convertito definitivamente attraverso la Legge n° 85 del 3 luglio 2023.
Con quest’ultima legge il Legislatore, in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato ad eccezione di quelli per le attività stagionali di cui al D.P.R. n° 1525 del 1963, non ha modificato la durata massima di 24 mesi (o di quella stabilita dai CCNL) per le mansioni attinenti allo stesso livello di inquadramento, bensì, ha introdotto le nuove causali (ossia quelle previste dall’art. 24 del D.L. n° 48 del 4 maggio 2023) in sostituzione delle precedenti che sono state introdotte con il “Decreto Dignità” nell’agosto del 2018.
Ci preme ricordare che la legge in questione non ha modificato nulla neanche in merito ad ogni rinnovo i quali dovranno rispettare, sempre e comunque, lo stacco tra un contratto e l’altro – e vale a dire lo “stop and go” così come è previsto dall’art. 21, 2° comma, del D.Lgs. n° 81 del 2015 – perché altrimenti il rapporto di lavoro diventerà a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’ultimo contratto.
Oltre a tutto questo ha preferito inserire due particolari novità: la prima prevede l’azzeramento – ai fini del computo massimo – del periodo “acausale” a partire dal 5 maggio 2023, mentre, la seconda specifica che non occorre apporre nessuna tipologia di causale nei primi dodici mesi.
La prima novità, dunque, fa intendere che per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 non si conteggiano i precedenti 12 mesi “acausali” in quanto, come è ben noto, i sindacati dei lavoratori dipendenti e i sindacati dei datori di lavoro non hanno al momento sottoscritto nessuna tipologia di accorsi sulle causali con cui identificare, e pertanto declinare, le “esigenze tecnico, produttive ed organizzative”.
La seconda novità attiene alla procedura di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per le stesse mansioni già espletate e, precisamente per effetto del 1° comma dell’art. 21 del D.Lgs. n° 81 del 2015, si riferisce al fatto che “il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, soltanto in presenza delle condizioni di cui al 1° comma dell’art. 19”.
A nostro avviso, le due novità sopra sintetizzate sono estensibili ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.
Concludendo, in merito alle nuove causali si chiarisce che la norma in questione, in ogni caso entro il 30 aprile 2024, è adattabile nei casi previsti dai C.C.N.L. di cui all’art. 51 del D.Lgs. n° 81 del 2015, quindi anche se trattasi di accordi sindacali di secondo livello, nei casi di applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi se prevedono causali ed, infine, anche nei casi di sostituzione di un qualsiasi lavoratore dipendente assente sul luogo di lavoro ad accezione dei casi vietati dall’articolo 20 del Decreto Legislativo n° 81/2015.