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Prima di entrare nell’argomento è opportuno sintetizzare la situazione normativa prima dell’introduzione del Decreto Dignità nella quale, nei 14 anni precedenti al D.Lgs. n. 368/2001, si sono attuate ben 34 modifiche normative, l’ultima delle quali disponeva l’eliminazione delle causali obbligatorie in quanto erano fonte di contenzioso tra la parte prestatoriale e la parte datoriale (Legge n. 78/2014 che è stata frutto della conversione del D.Lgs. n. 34/2014). Quest’ultima modifica, come ben sappiamo, è stata abrogata nel 2018 dal Decreto Dignità il quale, in questa fase emergenziale, non rappresenta più di sé un istituto legislativo a tutela dei lavoratori dipendenti.

Proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria il Legislatore ha previsto, ai sensi dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di omettere di inserire le causali per i rinnovi e per le proroghe dei contratti a tempo determinato.

Insomma, il Legislatore ha compreso che, in generale, le causali rappresentano un ostacolo per la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato ed, infatti, ha abrogato per i 6 mesi restanti l’obbligo di prevedere una delle causali introdotte con il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con la Legge n. 96/2018 con cui possiamo essere anche parzialmente d’accordo) in quanto sono troppo generiche e anche poco aderenti alle esigenze delle imprese. La causale più incomprensibile è quella contenuta dalla lettera b) del comma 1° dell’articolo 19 del medesimo Decreto Dignità la quale è basata sulle “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria” che così facendo escludono quelle esigenze aziendali dovute a incrementi di produttività che avvengono ciclicamente (periodo dei saldi estivi e dei saldi invernali, etc).

Non a caso, dall’introduzione del Decreto Dignità ad oggi, i datori di lavoro preferiscono assumere il dipendente con un contratto a tempo determinato per un massimo di 12 mesi per poi far cessare tale rapporto di lavoro reclutando, contestualmente, un “nuovo” lavoratore.

Onde evitare la conclusione di tali rapporti di lavoro a tempo determinato il Legislatore è corso al riparo introducendo – con la lettera b-bis dell’art. 41-bis della Legge n. 106/2021 – la possibilità di utilizzare le causali previste dai CCNL e dagli Accordi Sindacali di natura aziendale.

Per noi di FederPartiteIva questa “apertura” normativa nei confronti della contrattazione collettiva svolta dai sindacati rappresenta l’azione più logica e naturale perché riteniamo che soltanto in tale maniera le imprese e i dipendenti potranno instaurare dei rapporti di lavoro a tempo determinato davvero “cuciti su misura” per ogni specifica esigenza produttiva.

Dunque, dopo tre anni dall’introduzione del Decreto Dignità, è possibile assumere personale mediante contratti a tempo determinato utilizzando, oltre i primi 12 mesi, una delle causali previste dai CCNL a livello nazionale, dagli Accordi Sindacali di natura territoriale e dagli Accordi Sindacali di natura aziendale sottoscritti dalle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali).

Nella pratica, a livello aziendale, si potranno individuare specifiche causali per le quali sarà possibile instaurare contratti a tempo determinato.

Con quale modalità si inseriscono le causali previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali nei contratti di lavoro individuali al fine di limitare al minimo i contenziosi con il personale dipendente?

C’è da precisare che l’utilizzo delle diverse causali previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali territoriali e aziendali è attenzionato dalla Magistratura e, pertanto, è chiaro le causali dovranno rispecchiare il caso concreto e non essere frutto di un abuso. Altrimenti, è bene ricordarlo che la mancanza e/o la genericità delle causali generiche determineranno la trasformazione di tali rapporti di lavoro da tempo determinato in quelli a tempo indeterminato.

Le causali dovranno, dunque, riferirsi a “specifiche esigenze aziendali” le quali dovranno essere identificabili e  verificabili per il tramite di dati analitici ed esaustivi da riportare nel contratto e, non caso, si riprende il concetto di fondo del D.Lgs. n. 368/2001 secondo cui il datore di lavoro dovrà rendere evidente la “specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive e organizzative che l’impresa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata e in stretto collegamento con la stessa” (Cassazione n. 22496 del 9 settembre 2019 e Cassazione n. 208/2015).

Infine, con la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1363 del 14 settembre 2021, scaturita dall’interpretazione dell’art. 41-bis del Decreto Legge n. 73/2021 convertito dalla Legge n. 106/2021, è possibile rinnovare e prorogare oltre i 12 mesi quei contratti a tempo determinato vincolato dalle specifiche e verificabili esigenze aziendali anche successivamente alla data del 30 settembre 2002 che rappresenta il termine ultimo per il regime provvisorio del Decreto Sostegni Bis.

Il 25 aprile è la festa di tutti gli Italiani figli dei partigiani e figli dei sostenitori di questi che hanno combattuto il fascismo e il nazismo prima e successivamente anche tutte le altre forme di dittatura.

La nostra Repubblica è fondata su questi valori democratici condivisi da tutte le culture politiche (democristiana, socialista riformista, repubblicana e liberale) che vanno sempre difesi e coltivati perennemente.

Un ringraziamento lo rivolgiamo a
FIVL Federazione Italiana Volontari della Libertà – https://www.fivl.eu/
Federazione Italiana Associazioni Partigiane – http://www.fiapitalia.it/

Come sappiamo è stato siglato in data 6 aprile 2021 tra il Governo e le Parti Sociali il nuovo Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Pochissime e peculiari le novità ad eccezion fatta per la possibilità, all’interno di qualsiasi luogo di lavoro, concessa ad ogni tipologia di datore di lavoro di poter effettuare le vaccinazioni ai lavoratori dipendenti, compresi i titolari delle attività produttive, fermo restando che l’adesione sarà pur sempre su base “volontaria”.

Tre sono le opzioni in campo per avviare le vaccinazioni in azienda:
1) è il singolo datore di lavoro, anche in forma aggregata con altri datori di lavoro, a permettere le vaccinazioni all’interno dei luoghi di lavoro;
2) ricorrere alle strutture sanitarie private attraverso apposite convenzioni;
3) rivolgersi alle sedi periferiche dell’INAIL.

L’azienda, dietro la redazione di un apposito “piano aziendale per la vaccinazione”, ospiterà in appositi spazi il gruppo di operatori sanitari autorizzati che è addetto alla somministrazione del vaccino, mentre, il proprio Medico Competente fornirà ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino nel pieno rispetto anche della normativa sulla riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili.

Il costo per la realizzazione e la gestione del “piano aziendale per la vaccinazione” è a totale carico del datore di lavoro, costi per la somministrazione inclusi, mentre la fornitura dei vaccini, delle siringhe e degli aghi e degli strumenti informatici dedicati alla registrazione delle vaccinazioni è carico del Servizio Sanitario Regionale di competenza.

Qualora un’impresa non è in grado di affidarsi ad una struttura sanitaria privata potrà rivolgersi alle sedi periferiche dell’INAIL in maniera totalmente gratuita.

Ulteriori novità previste dal presente Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro consistono:
– nell’obbligo di rispettare, da parte dei lavoratori positivi per un periodo superiore ai 21 giorni, il ritorno in azienda soltanto se è preceduto dalla negativizzazione derivante dal tampone molecolare o antigenico effettuato nelle strutture autorizzate;
– nella possibilità di poter produrre in autonomia il liquido detergente seguendo le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Tale Protocollo di aggiornamento di sicurezza anti-contagio, pertanto, ha dato il via libera alla realizzazione di “Punti Straordinari di Vaccinazione” – che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini – i quali affiancheranno i punti già attivati in precedenza dalle ordinanze normative statali.

FederPartiteIva si stringe attorno alla comunità di Codogno e a tutto il resto del Paese dichiarando, rimanendo nella propria umiltà, che bisogna guardare avanti ed essere ottimisti nella ripresa senza, però, mai abbassare la soglia di attenzione nei confronti di questo virus.
Non bisogna essere terrorizzati ma neanche bisogna prendere sotto gamba questa emergenza sanitaria.
Con rispetto riportiamo il link del giornale “Il Cittadino” che si interessa di Codogno e di tutta la zona del Lodigiano:
https://www.ilcittadino.it/stories/Cronaca/codogno-ricorda-il-primo-anno-del-covid_65625_96/

Sappiamo perfettamente tutti noi che l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando si intreccia con la crisi economica e sociale del Paese.
Pertanto, è fondamentale garantire all’interno della propria impresa e del proprio studio professionale un ambiente di lavoro il più possibile salubre anche perché si tratta di un dovere morale, oltre che di natura legale, che tutti i datori di lavoro dovranno adempiere.

Ma come bisogna comportarsi se un dipendente si rifiuta di sottoporsi al vaccino anti Covid-19?

Anche se non si può imporre il vaccino, ad eccezione di poche casistiche, come sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione qualora il dipendente in questione manifesti una incompatibilità patologica con la somministrazione del vaccino, come la presenza di un’allergia ai farmaci oppure uno stato di gravidanza, si dovranno attivare diverse scelte le quali sono:

1) avviare l’attività lavorativa in modalità agile (smart working) dove è possibile;
2) spostare il dipendente verso un’altra attività lavorativa che non implichi danni alla salute all’interno del luogo di lavoro e che sia il più possibile affine alle competenze possedute;
3) spostare il dipendente a mansioni inferiori se non è possibile garantire quanto previsto al punto precedente;
4) trasferire il lavoratore in un’altra unità lavorativa o cantiere che garantisca il proseguimento della prestazione lavorativa in uno stato salubre;
5) sospendere il dipendente dall’attività lavorativa.

Invece, qualora il dipendente in questione si rifiuti di vaccinarsi (cosiddetta persona “no vax”) per una propria valutazione personale e non scientifica il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore sia dall’attività lavorativa e sia dalla retribuzione in quanto l’impresa e il professionista non sono obbligati a conciliare le esigenze personali del prestatore di lavoro, se non nei casi attinenti situazioni di disagio psico-fisico compravate dai medici, onde evitare la diffusione del virus da SARS-CoV-2.

Nei rapporti con le persone “no vax” si consiglia di attivare la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, se diversamente non sono applicabili altre misure di interventi, fin quando non si raggiungerà l’IMMUNITA’ DI GREGGE, ricordando allo stesso tempo che, l’articolo 20 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro sancisce che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Ricordando che il datore di lavoro non può imporre il vaccino in quanto si scontra con l’articolo 32 della Costituzione Italiana – il quale, al secondo comma, sancisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” – e ricordando, ancora, che all’articolo 279 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro si dispone l’obbligo del vaccino ai lavoratori in contatto con i pazienti (ospedali, RSA e strutture similari) si consiglia di richiedere la somministrazione del vaccino nei seguenti casi:

– lavoratori a stretto contatto con i cibi;
– lavoratori a contatto con altre persone in luoghi di lavoro che non permettono un adeguato distanziamento sociale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.322 del 30.12.2020) della Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (cd. Legge di bilancio 2021), a decorrere dal 01.01.2021, sono entrate in vigore numerose novità in materia fiscale.

Dalla proroga degli interventi edilizi al rinnovato credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” al 30.6.2023), dal bonus idrico alla proroga al 2022 del credito d’imposta in ricerca e sviluppo e formazione “4.0”, dall’esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili connessi alle attività del settore turistico, della ricettività alberghiera e degli spettacoli alla rivalutazione di quote e terreni con aliquota ferma all’11% anche per il 2021, dall’abolizione del cd. “esterometro” alle disposizioni in materia di consultazione e predisposizione del precompilato Iva.

Molti, quindi, i temi “caldi” sui quali occorre prestare particolare attenzione, ma anche tante le disposizioni in “stand-by” nell’attesa dei decreti attuativi.

Fonte: www.edotto.com

SCARICA QUI la Sentenza del TAR del Lazio n. 13962 del 24 dicembre 2020

Con tale sentenza si è ribadito – come già espresso nella Circolare INPS n° 47 alla lettera d. 1.1) del 28/03/2020 – che gli ARTIGIANI non sono obbligati, contestualmente alla presentazione della domanda di ammortizzatore sociale con CAUSALE “Covid-19” – a versare la contribuzione mensile di natura economica a FSBA e a EBNA (nonostante abbiano applicato i CCNL i quali prevedono il versamento mensile al Fondo di Solidarietà Bilaterale denominato “FSBA” e quello al relativo Ente bilaterale denominato “EBNA”) esclusivamente in questa fase di emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Riportiamo per completezza anche la lettera d. 1.1) della Circolare INPS n° 47 del 28/03/2020 che recita:

d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato
In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

 

licenziamento

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante l’emergenza da Covid-19 è perseguibile con l’incentivo all’esodo definito tramite un accordo sindacale di natura aziendale

 

Premesso che si è in attesa dell’emanazione degli indirizzi operativi da parte del Ministero del Lavoro, in questa fase emergenziale sanitaria da Covid-19 un datore di lavoro potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo soltanto in determinati casi tra cui in quello attinente la “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro voluto da entrambe le parti e, pertanto, anche dal dipendente.
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