Come sappiamo dal 1° luglio 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l’obbligo di indicare il CCNL per tutti i bandi pubblici per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n° 36/2023) le quali, dunque, dovranno rispettare in particolare il secondo comma dell’artico 11 del D.Lgs. n° 36/2023 e, vale a dire, dovranno indicare il CCNL comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’oggetto dell’appalto.

Però nell’atto pratico – poiché spesso in alcuni settori vi è una pluralità di CCNL sottoscritti dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, in alcuni casi siglati anche con differenti sindacati datoriali – non è semplice per una stazione appaltante individuare il CCNL giusto che sia il più aderente all’oggetto dell’appalto.

In virtù di tutto questo e in attesa che l’ANAC fornisca le linee guida, per non commettere errori, è opportuno confrontare il CCNL selezionato con le “tabelle di costo del lavoro” che vengono elaborate dal Ministero del Lavoro in diverse occasioni durante l’anno come stabilito dall’articolo 41, comma 13, del Codice degli Appalti.

Per ovviare alle “tabelle di costo del lavoro” prima menzionate è anche possibile – per effetto dell’articolo 11, comma 3, del Codice degli Appalti – che sia l’impresa stessa ad indicare direttamente il CCNL che preferisce anche perché bisogna sempre garantire ai datori di lavoro la libertà di poter scegliere il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro da applicare al proprio personale dipendente.

Precisamente, l’articolo 11, comma 3, del Codice degli Appalti così recita: «Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente» e, pertanto, è ammesso indicare un CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante purché garantisca le stesse tutele al personale dipendente.

Per dimostrare che il CCNL liberamente scelto dall’impresa garantisca tutto ciò bisogna rilasciare una dichiarazione di equivalenza tramite cui evidenziare che non vi siano scostamenti in relazione alla parte economica (retribuzione tabellare annuale, E.D.R. e mensilità aggiuntive) ed, infine, che non vi siamo scostamenti in relazione alla parte normativa.

Tali verifiche sull’equivalenza del CCNL scelto dall’impresa con quello indicato dalla stazione appaltante, come è stato sancito dalla Nota Illustrativa n° 1/2023 dell’ANAC, vengono prima svolte sulla “parte economica” e, soltanto se tale equivalenza è rispettata, è possibile poi procedere all’equivalenza circa la “parte normativa”.

Ancora, l’ANAC precisa che bisogna confrontare prendendo spunto dalla Circolare n° 2/2020 dell’Ispettorato del Lavoro, nella dichiarazione di equivalenza attinente alla “parte normativa”, i dodici istituti normativi che sono i seguenti:

  • lavoro supplementare e clausole elastiche nel part-time;
  • lavoro straordinario con particolare riferimento ai suoi limiti massimi;
  • periodo di prova;
  • periodo di preavviso;
  • periodo di comporto in caso di malattia ed infortunio;
  • malattia e infortunio con eventuale integrazione delle relative integrità;
  • maternità ed eventuale integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
  • monte ore di permessi retribuiti;
  • disciplina compensativa delle ex festività soppresse;
  • bilateralità;
  • previdenza integrativa;
  • sanità integrativa.

Dall’equivalenza di tali dodici istituti, per far accettare dalla stazione appaltante il CCNL scelto, è ammesso uno scostamento limitato a non più di due voci.

Concludendo, è chiaro che sarà molto complicato svolgere l’equivalenza della malattia, della bilateralità, del lavoro straordinario e supplementare in quanto tra i CCNL gli scaglioni delle maggiorazioni sono assai differenti tra di loro, mentre, sarà più agevole comparare la maternità, i permessi retribuiti, il periodo di prova ed il periodo di preavviso.

 

Il sindacato datoriale FederPartiteIva, con EB01 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico – Altri Enti e Fondi, augura buone vacanze alle imprese e ai professionisti aderenti nonché a tutti i propri delegati territoriali.

Gli uffici di FederPartiteIva resteranno chiusi per ferie dal 1° agosto fino al 31 dello stesso mese.

Il “Decreto Lavoro” come sappiamo è il Decreto Legge approvato il 1° maggio scorso – meglio conosciuto come il “Decreto Calderone” – il quale è stato convertito definitivamente attraverso la Legge n° 85 del 3 luglio 2023.

Con quest’ultima legge il Legislatore, in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato ad eccezione di quelli per le attività stagionali di cui al D.P.R. n° 1525 del 1963, non ha modificato la durata massima di 24 mesi (o di quella stabilita dai CCNL) per le mansioni attinenti allo stesso livello di inquadramento, bensì, ha introdotto le nuove causali (ossia quelle previste dall’art. 24 del D.L. n° 48 del 4 maggio 2023) in sostituzione delle precedenti che sono state introdotte con il “Decreto Dignità” nell’agosto del 2018.

Ci preme ricordare che la legge in questione non ha modificato nulla neanche in merito ad ogni rinnovo i quali dovranno rispettare, sempre e comunque, lo stacco tra un contratto e l’altro – e vale a dire lo “stop and go” così come è previsto dall’art. 21, 2° comma, del D.Lgs. n° 81 del 2015 – perché altrimenti il rapporto di lavoro diventerà a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’ultimo contratto.

Oltre a tutto questo ha preferito inserire due particolari novità: la prima prevede l’azzeramento – ai fini del computo massimo – del periodo “acausale” a partire dal 5 maggio 2023, mentre, la seconda specifica che non occorre apporre nessuna tipologia di causale nei primi dodici mesi.

La prima novità, dunque, fa intendere che per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 non si conteggiano i precedenti 12 mesi “acausali” in quanto, come è ben noto, i sindacati dei lavoratori dipendenti e i sindacati dei datori di lavoro non hanno al momento sottoscritto nessuna tipologia di accorsi sulle causali con cui identificare, e pertanto declinare, le “esigenze tecnico, produttive ed organizzative”.

La seconda novità attiene alla procedura di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per le stesse mansioni già espletate e, precisamente per effetto del 1° comma dell’art. 21 del D.Lgs. n° 81 del 2015, si riferisce al fatto che “il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, soltanto in presenza delle condizioni di cui al 1° comma dell’art. 19”.

A nostro avviso, le due novità sopra sintetizzate sono estensibili ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

Concludendo, in merito alle nuove causali si chiarisce che la norma in questione, in ogni caso entro il 30 aprile 2024, è adattabile nei casi previsti dai C.C.N.L. di cui all’art. 51 del D.Lgs. n° 81 del 2015, quindi anche se trattasi di accordi sindacali di secondo livello, nei casi di applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi se prevedono causali ed, infine, anche nei casi di sostituzione di un qualsiasi lavoratore dipendente assente sul luogo di lavoro ad accezione dei casi vietati dall’articolo 20 del Decreto Legislativo n° 81/2015.

Il giorno 8 giugno scorso il mondo delle attività produttive (imprese e professionisti) ha festeggiato il “Giorno di Liberazione dalle Tasse” meglio conosciuto come il “Tax Freedom Day”.

La presente analisi è stata riportata dall’Ufficio Studi della “CGIA di Mestre (Venezia)” che dal 1995 studia ogni anno il peso della pressione fiscale.

Cosa significa nel concreto festeggiare la “Giornata di Liberazione dalle Tasse”?

Dall’8 di giugno appena trascorso significa che tutti i contribuenti italiani, e dunque anche le imprese e i professionisti, non dovranno più lavorare per pagare tutte le imposte e tutte le tasse attinenti all’anno 2022 in quanto da questa giornata in poi si lavorerà unicamente per noi stessi.

Dunque, nei restanti 207 giorni che ci separano dal 31 dicembre, appunto partendo dalla data dell’8 giugno appena trascorso, noi contribuenti italiani lavoreremo per noi stessi.

Guardando tale dato da un’altra prospettiva, è chiaro che ogni impresa ed ogni professionista ha dovuto lavorare nei primi 158 giorni di quest’anno per finire di pagare tutte le imposte e tutte le tasse riguardanti l’anno 2022.

Soltanto la Francia ed il Belgio pagano più imposte e più tasse dell’Italia.

Andando nello specifico del report dell’Ufficio Studi della “CGIA di Mestre (Venezia)” possiamo constatare che l’anno 2022 è stato l’anno in cui il “Giorno di Liberazione dalle Tasse” si è verificato più in ritardo ed, infatti, la pressione fiscale ha raggiunto il record storico del 43,5%.

Invece, nel 2005 il “Giorno di Liberazione dalle Tasse” è avvenuto in data 23 maggio in quanto la pressione fiscale dell’epoca si aggirava al 39%.

C’è da segnalare che la pressione fiscale del 43,5% dell’anno 2022 non è stata causato da un aumento del prelievo fiscale bensì dall’aumento dell’inflazione dovuta dall’aumento dei costi dei prodotti energetici.

Come si è giunti al calcolo della “Giornata di Liberazione dalle Tasse”?

La stima del P.I.L. nazionale di quest’anno, che è pari a 2.018.045 milioni di euro, è stata suddivisa per 365 giorni con cui si è ottenuto il dato medio giornaliero pari a 5.528,9 milioni di euro. Di seguito sono state “recuperate” le previsioni di gettito delle imposte, delle tasse e dei contributi sociali che i percettori di reddito verseranno quest’anno e sono state rapportate al P.I.L. giornaliero.

Il risultato di tale operazione ha consentito di calcolare il “Tax Freedom Day” del 2023 dopo 158 giorni dall’inizio dell’anno e quindi l’8 giugno.

Sia il dato del P.I.L. nazionale e sia il dato del gettito fiscale sono stati estrapolati dal “Documento di Economia e Finanza 2023, Tabella II 2-1, Conto Economico delle Amministrazioni Pubbliche, pagina 13”.

Il 2 giugno 1946 gli Italiani si recano alle urne per scegliere tra la Monarchia e la Repubblica ed, infine, per eleggere i deputati all’Assemblea Costituente.

La Repubblica ottiene il 54,27% dei voti mentre la Monarchia ne ottiene il 45,73%.

Oggi è il compleanno della nostra Repubblica e, dunque, il nostro sindacato datoriale augura a tutti i cittadini italiani di trascorrere una buona Festa della Repubblica!

Un abbraccio a tutti gli Emiliani e a tutti i Romagnoli!!!
Riportiamo un post che Gianni Morandi ha pubblicato sulla sua pagina:
19 maggio.
“L’ Emilia Romagna è quel pezzo di terra voluto da Dio per permettere agli uomini di costruire la Ferrari.
Gli Emiliani-Romagnoli sono così.
Devono fare una macchina? Loro ti fanno una Ferrari, una Maserati e una Lamborghini.
Devono fare una moto? Loro costruiscono una Ducati.
Devono fare un formaggio? Loro si inventano il Parmigiano Reggiano.
Devono fare due spaghetti? Loro mettono in piedi la Barilla.
Devono farti un caffè? Loro ti fanno la Saeco.
Devono trovare qualcuno che scriva canzonette? Loro ti fanno nascere gente come Dalla, Morandi, Vasco, Liga, Zucchero, Laura Pausini, Cremonini e tanti altri…
Devono farti una siringa? Loro ti tirano su un’azienda biomedicale.
Devono fare 4 piastrelle? Loro se ne escono con delle maioliche.
Sono come i giapponesi, non si fermano, non si stancano, e se devono fare una cosa, a loro piace farla bene e bella, ed utile a tutti..
Ci saranno pietre da raccogliere dopo un terremoto? Loro alla fine faranno cattedrali.”
FORZA BOLOGNA
FORZA ROMAGNA
FORZA EMILIA ROMAGNA
NOI POSSIAMO CADERE MA CI ALZEREMO PIÙ FORTI DI PRIMA
NOI NON MOLLIAMO MAI❤
È troppo bella per non condividerla. Un grazie a chi l’ha pensata e scritta.

È un forte segnale di interesse, per il presente ed il futuro del mondo del lavoro del nostro Paese e della nostra Nazione, quello che il Governo Meloni ha voluto esternare ai cittadini italiani, alle famiglie, ai lavoratori dipendenti, ai professionisti e alle imprese tenendo simbolicamente ieri il Consiglio dei Ministri in concomitanza della Festa dei Lavoratori.

È vero che averlo convocato oggi sarebbe stato lo stesso ma è anche pur vero che ogni giorno è preziosissimo in quanto la nostra economia versa in condizioni pietose, non solo per effetto della trascorsa emergenza sanitaria, ma anche soprattutto per le politiche “scellerate” approvate, in particolare, nell’ultimo decennio e precisamente dal vecchio Governo Monti a seguire.

Di seguito sono elencate, sinteticamente, le nuove misure del “Decreto Lavoro” approvato ieri che impattano sul versante datoriale e, dunque, sul mondo produttivo che è composto da professionisti ed imprese:

  • nuove “causali” per le proroghe e i rinnovi oltre i 12 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato le quali saranno stabilite dai Contratti Collettivi sia Nazionali che Territoriali ed Aziendali e sia per effetto di patti individuali o di accordi sottoscritti per sostituire dipendenti assenti. Infine, si chiarisce che la “durata massima del periodo di prova” dev’essere pari ad 1 giorno ogni 15 giorni di calendario con una durata complessiva minima pari a 2 giorni;
  • eliminazione del limite di età di 29 anni per i contratti di apprendistato del comparto “turismo”. La durata di tali contratti di lavoro rimarrà sempre pari a 36 mesi;
  • innalzamento a 15 mila euro della soglia dei “PRESTO” ossia dei voucher delle prestazioni occasionali per i settori che ancora subiscono forti perdite derivanti dalla trascorsa emergenza sanitaria e vale a dire i comparti dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti balneari e dei parchi di intrattenimento e, nello specifico, da tutte le imprese in questione che hanno alle proprie dipendenze al massimo 25 lavoratori a tempo indeterminato;
  • incentivo sulle assunzioni dei giovani con età inferiore ai 30 anni iscritti al percorso “occupazione giovani” che consiste ad uno sgravio pari al 60% della retribuzione lorda mensile per 12 mesi;
  • incentivo sulle assunzioni sui percettori dell’Assegno di Inclusione (che sostituisce il Reddito di Cittadinanza) che consiste ad uno sgravio pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (50% in caso di contratto stagionale o a termine) entro il limite degli 8 mila euro e per 12 mesi che potranno essere estesi a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato;
  • possibilità di effettuare, all’interno di ogni singolo contratto di lavoro individuale tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, il rimando alle condizioni specifiche previste nel C.C.N.L. applicato con l’esclusione della comunicazione dei controlli a distanza se totalmente automatizzati;
  • obbligo per il datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro di sottoporsi alla partecipazione e al superamento di uno specifico corso di formazione attinente alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sempre in merito alla sicurezza sul lavoro, obbligo della nomina del Medico Competente qualora sia previsto nel D.V.R. e vale a dire nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Concludendo, si riportano le novità salienti emanate nel “Decreto Lavoro” in questione che interessano le famiglie e i lavoratori dipendenti che sono:

  • incremento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali da luglio fino a dicembre 2023 e, nello specifico, la percentuale di esonoro passa dal 3% al 7% per i redditi inferiori ai 25 mila euro e dal 2% al 6% per i redditi compresi tra i 25 mila euro e i 35 mila euro. Si stima che il risparmio “fiscale” per tali lavoratori si aggirerà intorno ai 95/100 euro mensili;
  • aumento dell’importo dell’assegno unico per quelle famiglie in cui è presente un unico genitore che rimarrà valido anche qualora verrà a mancare il secondo genitore;
  • aumento per il 2023 entro il limite dei 3 mila euro della soglia entro cui risultano non tassabili le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente, esclusivamente se ha familiari a carico, a titolo di welfare aziendale e a titolo di fringe benefit comprensive anche delle somme erogate per il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce e gas);
  • previste misure di welfare per rafforzare la conciliazione tempi di vita e lavoro per il tramite del coinvolgimento dei centri estivi e dei servizi socio-educativi;
  • aggiornamento del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) per garantire un’ulteriore protezione in merito alla sicurezza sul lavoro all’interno delle scuole che attivano i percorsi di “alternanza scuola/lavoro” con la contestuale istituzione del Fondo per le famiglie di studenti vittime del lavoro.

“FederPartiteIva” con “EB01” augura una buona Festa dei Lavoratori

  • ai soci e dirigenti delle imprese nostre iscritte;
  • ai professionisti nostri iscritti;
  • ai nostri dirigenti e delegati territoriali.

Buon 1° maggio!!!

Auguriamo a tutte le imprese e ai professionisti nostri iscritti, oltre che a tutti i nostri delegati territoriali, un buon 25 aprile!!!

Invitiamo tutti a visitare i siti internet della FIAP e dalla FIVL le quali sono due importanti organizzazioni partigiane, mediaticamente ancora poco conosciute, che hanno contribuito significativamente alla Liberazione del nostro Paese e della nostra Nazione.

FIAP www.fiapitalia.it

FIVL www.fivl.eu

 

Il datore di lavoro, a cui spetta sempre l’onere della prova, può licenziare un proprio dipendente il cui rendimento derivi da un inadempimento negligente.

Insomma, tenendo in considerazione un apprezzabile periodo di tempo ed una valutazione complessiva dell’attività lavorativa, il lavoratore svogliato che non esegue la prestazione lavorativa oppure qualora il suo rendimento risulti essere fortemente discostante da quelli raggiunti dai colleghi potrà essere licenziato  per “scarso rendimento” attivando il “giustificato motivo oggettivo” in quanto il presente caso non rientra nell’ambito della “giusta causa”.

Tutto questo sarà ammissibile qualora il lavoratore non versi in una situazione nella quale gli era impossibile svolgere in maniera corretta la propria prestazione lavorativa e se, inoltre, si configuri una evidente negligenza a lui imputabile tale per cui ci si trovi dinanzi ad un enorme sproporzione tra gli obiettivi stabiliti dai piani di produzione e quanto effettivamente svolto tendo conto della media attività tra i vari dipendenti e indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

Chiaramente, ci dobbiamo trovare di fronte ad una serie di parametri oggettivi facilmente individuabili a monte con cui “misurare” il grado di “diligenza e di professionalità” di ciascuno lavoratore.

E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n° 9453 del 6 aprile 2023 che, dunque, ha confermato il licenziamento di un lavoratore per “scarso rendimento”.

Nel caso in questione, i dati del rendimento del dipendente licenziato sono stati comparati con quelli dei colleghi i quali erano risultati enormemente superiori tale da far emergere la elevata negligenza del prestatore di lavoro.

Nello specifico, il lavoratore ha fatto visita ad un numero modestissimo di clienti producendo l’acquisizione di un unico cliente a fronte delle 120 visite effettuate dal restante dei dipendenti.

Concludendo, la Sentenza in questione chiarisce che un datore di lavoro dovrà provare sia il mancato raggiungimento del risultato atteso ma anche che la causa di esso sia attinente ad un colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente nell’espletamento della sua normale prestazione.