“FederPartiteIva” con “EB01” augura una buona Festa dei Lavoratori
- ai soci e dirigenti delle imprese nostre iscritte;
- ai professionisti nostri iscritti;
- ai nostri dirigenti e delegati territoriali.
Buon 1° maggio!!!
“FederPartiteIva” con “EB01” augura una buona Festa dei Lavoratori
Buon 1° maggio!!!
Auguriamo a tutte le imprese e ai professionisti nostri iscritti, oltre che a tutti i nostri delegati territoriali, un buon 25 aprile!!!
Invitiamo tutti a visitare i siti internet della FIAP e dalla FIVL le quali sono due importanti organizzazioni partigiane, mediaticamente ancora poco conosciute, che hanno contribuito significativamente alla Liberazione del nostro Paese e della nostra Nazione.
FIAP www.fiapitalia.it
FIVL www.fivl.eu
Il datore di lavoro, a cui spetta sempre l’onere della prova, può licenziare un proprio dipendente il cui rendimento derivi da un inadempimento negligente.
Insomma, tenendo in considerazione un apprezzabile periodo di tempo ed una valutazione complessiva dell’attività lavorativa, il lavoratore svogliato che non esegue la prestazione lavorativa oppure qualora il suo rendimento risulti essere fortemente discostante da quelli raggiunti dai colleghi potrà essere licenziato per “scarso rendimento” attivando il “giustificato motivo oggettivo” in quanto il presente caso non rientra nell’ambito della “giusta causa”.
Tutto questo sarà ammissibile qualora il lavoratore non versi in una situazione nella quale gli era impossibile svolgere in maniera corretta la propria prestazione lavorativa e se, inoltre, si configuri una evidente negligenza a lui imputabile tale per cui ci si trovi dinanzi ad un enorme sproporzione tra gli obiettivi stabiliti dai piani di produzione e quanto effettivamente svolto tendo conto della media attività tra i vari dipendenti e indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
Chiaramente, ci dobbiamo trovare di fronte ad una serie di parametri oggettivi facilmente individuabili a monte con cui “misurare” il grado di “diligenza e di professionalità” di ciascuno lavoratore.
E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n° 9453 del 6 aprile 2023 che, dunque, ha confermato il licenziamento di un lavoratore per “scarso rendimento”.
Nel caso in questione, i dati del rendimento del dipendente licenziato sono stati comparati con quelli dei colleghi i quali erano risultati enormemente superiori tale da far emergere la elevata negligenza del prestatore di lavoro.
Nello specifico, il lavoratore ha fatto visita ad un numero modestissimo di clienti producendo l’acquisizione di un unico cliente a fronte delle 120 visite effettuate dal restante dei dipendenti.
Concludendo, la Sentenza in questione chiarisce che un datore di lavoro dovrà provare sia il mancato raggiungimento del risultato atteso ma anche che la causa di esso sia attinente ad un colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente nell’espletamento della sua normale prestazione.
Auguri alle Imprese aderenti al nostro sindacato datoriale!
Auguri ai Professionisti aderenti al nostro sindacato datoriale!
Auguri a tutti i nostri Delegati Territoriali e Dirigenti Territoriali!
Il Governo del Presidente Meloni, precisamente con il Consiglio dei Ministri n. 25 tenutosi il 16 marzo scorso a Palazzo Chigi, ha approvato la Delega sulla Riforma Fiscale.
Si tratta di una riforma senza precedenti nella nostra Nazione e nel nostro Paese ed, infatti, impatterà positivamente su famiglie e imprese in quanto si stanno gettando le basi per costruire un rapporto di fiducia con il Fisco Italiano e perché si incentiveranno gli investimenti da parte dei soggetti appartenenti al mondo produttivo e, dunque, crescerà l’occupazione.
<<Finalmente, prima di ogni aspetto, si procederà sulla revisione dello Statuto del Contribuente>> e già da questo singolo aspetto, che ai più può sembrare banale oppure marginale, il nostro sindacato datoriale può confermare che il Governo Italiano sta andando nella direzione giusta perché la Riforma Fiscale, così come improntata, provocherà uno shock notevolmente positivo il quale risulta necessario per far crescere il PIL e, quindi, il benessere economico di ogni famiglia e di ogni impresa e professionista.
Importante sarà, dunque, l’obbligo per l’Ente Pubblico impositore di fornire una motivazione adeguata e, contestualmente, le prove su cui si fonda la pretesa. Un’ulteriore novità sarà la possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di accesso agli atti per permettere la migliore difesa nel contradditorio.
C’è poi da sottolineare che la Riforma Fiscale sarà attuata mediante uno o più Decreti Legislativi e che prevederà anche la raccolta di tutte le norme sui tributi le quale saranno suddivise in testi unici per ogni tipologia di imposta e tassa.
Nel dettaglio ecco i punti salienti della Riforma Fiscale:
Finalmente non saranno più configurabili come reati penali gli illeciti relativi alla indebita percezione di erogazioni pubbliche, ivi compresi quelli attinenti agli incentivi sulle assunzioni.
Ricordiamo che il Codice Penale prevede una sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni qualora l’importo dell’agevolazione illecitamente goduta sia pari o superiore all’importo di euro 3.999,96 (al di sotto scatta unicamente la sanzione amministrativa a partire da euro 5.164,00 che verrà sottoposta al vaglio del Prefetto)
Dunque, vi è un sospiro di sollievo per tutte le imprese – grazie all’intervento della Sentenza del Tribunale di Treviso n° 49 del 26 gennaio 2023 – che spesso si vedono contestare a posteriori dall’INPS le applicazioni delle diverse agevolazioni inerenti le assunzioni dei lavoratori dipendenti.
Tale sentenza precisa che non vi è reato e né un illecito amministrativo ex art. 316-ter del Codice Penale (che configura addirittura la truffa nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata) neanche qualora la contribuzione venisse in seguito recuperata in quanto si sia attestato che il datore di lavoro abbia goduto illegittimamente di un’agevolazione sulle assunzioni.
Pertanto, la contestazione formalizzata a seguito di un controllo ispettivo sul corretto utilizzo degli incentivi sulle assunzioni non necessariamente presuppone – come anche sancito dalla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia del 5 febbraio 2020 – che vi sia un comportamento fraudolento, poiché, come ribadito dal Giudice del Tribunale di Treviso la condotta incriminabile dev’essere necessariamente di carattere doloso.
FederPartiteIva ci tiene a precisare, innanzitutto, che condivide a pieno la variazione della denominazione del vecchio Ministero dell’Industria da “Ministero dello Sviluppo Economico” in “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” voluta dal Governo del Presidente Meloni.
E’ un indizio questo che fa ben sperare tutti noi del mondo produttivo in quanto, come tutti gli Italiani sanno, bisogna prestare cura e attenzione alle imprese e ai professionisti affinché si assista alla crescita di nuovi posti di lavoro e, dunque, all’aumento del benessere economico e morale tra tutti i cittadini della nostra Nazione e del nostro Paese.
Tra le diverse novità contenute nella Legge di Bilancio del 2023 il nostro sindacato datoriale ne menziona una in particolare e vale a dire l’innalzamento dai 65 mila euro agli 85 mila euro della FLAT TAX destinata ai professionisti.
Tale provvedimento di natura fiscale è un ottimo segnale dato dal Governo del Presidente Meloni.
Ma ricorda di intervenire significativamente, non appena si riusciranno a reperire le adeguate risorse, sul cuneo fiscale e contributivo per permettere alle imprese e ai professionisti di poter assumere nuove persone che in questo frangente soffrono perché disoccupate o perché impiegati come precari.
Soltanto con l’abbattimento del cuneo si potranno rilanciare i consumi da parte delle famiglie e gli investimenti da parte delle imprese.
Tra le altre principali vicende su cui intervenire FederPartiteIva ricorda le seguenti:
Andando nello specifico delle novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio del 2023 il nostro sindacato datoriale segnala le altre disposizioni normative, degne di nota, attinenti al mondo delle imprese e dei professionisti le quali sono le seguenti:
Quando un’impresa si riorganizza, vuoi per migliorare l’efficienza produttiva o vuoi per garantire la propria continuità economica e finanziaria, spesso accade che uno o più dipendenti diventino “inutilizzabili”. In questi casi ogni datore di lavoro è obbligato in primis a ricollocare tali lavoratori in altre mansioni equivalenti o inferiori ma, se ciò non è fattibile, potrà formalizzare il licenziamento per ragioni di riorganizzazione aziendale.
In gergo si dice che ogni impresa ha l’obbligo di “repêchage” che nella lingua italiana sarebbe l’obbligo di “ricollocazione” dei lavoratori in mansioni alternative per scongiurare il licenziamento.
Se tutto questo non è fattibile si potrà procedere alla soppressione delle posizioni lavorative di questi lavoratori ed, infatti, fino a poco tempo fa – e precisamente fino alla Sentenza n° 159 del 31 ottobre 2022 del Tribunale di Lecco – l’obbligo di “ricollocazione” si limitava a questo.
Con tale Sentenza invece tale obbligo si estende anche alla “riqualificazione” del dipendente il quale, pertanto, dovrà essere messo nella condizione di frequentare un percorso formativo ad hoc, messo su finanziariamente dall’impresa, in maniera tale che possa acquisire delle nuove competenze indispensabili per poter ricoprire un altro ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale. Tale obbligo di “riqualificazione” può essere adempiuto, in alternativa al corso di formazione, mediante un apposito affiancamento ad altri colleghi.
Soltanto qualora tale corso, o affiancamento formativo, risulta impossibile per ragioni da imputare alla preparazione del dipendente oppure perché risulta davvero anti-economico, l’impresa potrà dimostrare che il licenziamento per ragioni di riorganizzazione aziendale costituisce la «extrema ratio».
Dunque, il Tribunale di Lecco che ha emanato la Sentenza in questione ha voluto rendere rigorosa la prova della “sopravvenuta inutilità del lavoratore” soprattutto qualora la riorganizzazione aziendale non sia frutto di una scelta praticata per fronteggiare una crisi aziendale.
Concludendo, con questa storica sentenza si stabilisce che l’obbligo di “ricollocazione” non potrà limitarsi a rispettare i tradizionali confini espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Auguriamo a tutti i nostri delegati territoriali e a tutti i nostri iscritti un sereno Natale e un brillante anno nuovo!
La cessione d’azienda dev’essere sempre concertata con i sindacati dei lavoratori dipendenti, anche per quanto concerne il ruolo dell’impresa concessionaria che ha l’obbligo, pertanto, di illustrati i propri obiettivi operativi e strategici almeno un mese prima che i progetti siano approvati in maniera definitiva.
C’è da precisare che tale condotta del concessionario si configura come “antisindacale” in quanto non garantisce, assieme all’impresa cedente, il confronto con i sindacati dei dipendenti almeno venticinque giorni prima dell’operazione della cessione d’azienda come previsto dalla procedura informativa prevista dall’art. 47 della Legge 428 del 1990.
E’ quanto stabilito dalla Sentenza n° 28838/2022 della Sezione Lavoro della Cassazione che condanna così l’impresa cessionaria, ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la quale dunque non può ritenersi “terza” rispetto al rapporto tra l’impresa cedente e i lavoratori.
La vicenda processuale – oggetto della Sentenza della Cassazione prima menzionata – ha visto una banca rilevare un altro istituto bancario il quale versava nello stato della liquidazione coatta amministrativa anche se la cessione d’azienda viene tenuta nascosta, in un primo momento, ai sindacati che si trovano nella situazione iniziale di firmare un verbale di accordo in cui vengono previsti pesanti tagli, come previsto dal CCNL adottato dall’impresa cedente, nei casi di ristrutturazione con esubero di personale.
In tale frangente ai sindacati dei lavoratori dipendenti viene nascosto che vi era già un potenziale acquirente della banca in crisi ed, infatti, i due istituti di credito non hanno attivato la procedura informativa prevista dall’art. 47 della Legge 428 del 1990 attuando, in tale maniera, una “condotta antisindacale”.
Pertanto, è sempre necessario avviare anche in tale casistica la “concertazione sindacale” permettendo, dunque, ai sindacati dei lavoratori di potersi confrontare per tempo anche con l’impresa cessionaria.
Infine, in merito all’azione da avviare per reclamare il diritto alla “concertazione sindacale” non attuata si precisa che la rivendicazione del singolo dipendente non potrà comunque incidere sulla sorte di quella proposta dai sindacati e viceversa e vale a dire che è esclusa l’efficacia riflessa del giudicato.
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