La Cassa Integrazione per i professionisti e per i lavoratori autonomi: al via le domande per l’I.S.C.R.O. dal 1° ottobre
L’I.S.C.R.O. è l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa che rappresenta l’Indennità di “sostegno al reddito”, ossia la Cassa Integrazione, per i professionisti e i lavoratori autonomi introdotta con la Legge di Bilancio 2021 e che sarà in fase di sperimentazione fino al 2023.
Le domande dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 ottobre in modalità telematica, come sancito dalla Circolare INPS n° 94/2021, e i destinatari della misura sono i professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata (compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici) che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (artisti, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dello sport, consulenti del lavoro, medici, biologi e così discorrendo).
L’importo mensile dell’ISCRO non potrà essere inferiore ai 250 euro e non potrà superare quello di 800 euro e, nello specifico, è pari al 25% su base semestrale dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS precedentemente alla data di presentazione della domanda.
L’indennità ISCRO è riconosciuta a quei professionisti e lavoratori autonomi che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
avere prodotto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore ai 8.145 euro;
essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
essere titolari di Partita IVA attiva da almeno quattro anni.
Tale indennità infine è incompatibile con le seguenti prestazioni:
pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa e delle forme previdenziali compatibili con l’AGO;
reddito di cittadinanza;
indennità NASPI;
indennità DIS-COLL.
Per il sindacato datoriale FederPartiteIva questa misura rappresenta un “micro” intervento di “sostegno al reddito” che non potrà soddisfare minimamente i professionisti e le altre categorie di lavoratori autonomi il quale, assieme alle difficoltà di accesso alle indennità di maternità e di malattia coperte dall’INPS, offre un quadro pietoso che non lascia immaginare una prospettiva migliore per il futuro di tali lavoratori “guerrieri” che tanto contribuiscono al sistema produttivo del Paese.
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