Sappiamo perfettamente tutti noi che l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando si intreccia con la crisi economica e sociale del Paese.
Pertanto, è fondamentale garantire all’interno della propria impresa e del proprio studio professionale un ambiente di lavoro il più possibile salubre anche perché si tratta di un dovere morale, oltre che di natura legale, che tutti i datori di lavoro dovranno adempiere.
Ma come bisogna comportarsi se un dipendente si rifiuta di sottoporsi al vaccino anti Covid-19?
Anche se non si può imporre il vaccino, ad eccezione di poche casistiche, come sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione qualora il dipendente in questione manifesti una incompatibilità patologica con la somministrazione del vaccino, come la presenza di un’allergia ai farmaci oppure uno stato di gravidanza, si dovranno attivare diverse scelte le quali sono:
1) avviare l’attività lavorativa in modalità agile (smart working) dove è possibile;
2) spostare il dipendente verso un’altra attività lavorativa che non implichi danni alla salute all’interno del luogo di lavoro e che sia il più possibile affine alle competenze possedute;
3) spostare il dipendente a mansioni inferiori se non è possibile garantire quanto previsto al punto precedente;
4) trasferire il lavoratore in un’altra unità lavorativa o cantiere che garantisca il proseguimento della prestazione lavorativa in uno stato salubre;
5) sospendere il dipendente dall’attività lavorativa.
Invece, qualora il dipendente in questione si rifiuti di vaccinarsi (cosiddetta persona “no vax”) per una propria valutazione personale e non scientifica il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore sia dall’attività lavorativa e sia dalla retribuzione in quanto l’impresa e il professionista non sono obbligati a conciliare le esigenze personali del prestatore di lavoro, se non nei casi attinenti situazioni di disagio psico-fisico compravate dai medici, onde evitare la diffusione del virus da SARS-CoV-2.
Nei rapporti con le persone “no vax” si consiglia di attivare la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, se diversamente non sono applicabili altre misure di interventi, fin quando non si raggiungerà l’IMMUNITA’ DI GREGGE, ricordando allo stesso tempo che, l’articolo 20 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro sancisce che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Ricordando che il datore di lavoro non può imporre il vaccino in quanto si scontra con l’articolo 32 della Costituzione Italiana – il quale, al secondo comma, sancisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” – e ricordando, ancora, che all’articolo 279 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro si dispone l’obbligo del vaccino ai lavoratori in contatto con i pazienti (ospedali, RSA e strutture similari) si consiglia di richiedere la somministrazione del vaccino nei seguenti casi:
– lavoratori a stretto contatto con i cibi;
– lavoratori a contatto con altre persone in luoghi di lavoro che non permettono un adeguato distanziamento sociale.