E’ stato approvato di recente dal Governo Italiano il Decreto Legislativo sulla Trasparenza delle informazioni, che ha recepito le Direttive Europee n° 1152 e n° 1158 del 2019, che obbliga le imprese e i professionisti, ogni altra tipologia di datore di lavoro, di fornire – in maniera chiara e completa in formato cartaceo oppure elettronico – informazioni più ampie e dettagliate a tutti i dipendenti e collaboratori rispetto al passato.

In pratica non è più possibile fare un rinvio al contratto collettivo nazionale e alla specifica normativa. La sanzione per la mancata oppure errata comunicazione parte da 250 euro fino a raggiungere i 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Rientrano in tale obbligo anche i contratti di somministrazione, di lavoro intermittente, quelli di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di prestazione occasionale, quelli di lavoro marittimo (compreso il settore della pesca), i contratti di lavoro in agricoltura, i contratti lavoro all’estero inferiori alle quattro settimane consecutive e i contratti di lavoro domestico.

Restano esclusi dal presente obbligo, qualora non rientrino nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ogni tipologia di rapporto di lavoro autonomo, quali il contratto d’opera e le prestazioni d’opera intellettuali, il lavoro sportivo, il contratto di agenzia e tutti i rapporti di collaborazione prestati dai familiari ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro.

Un’ulteriore esclusione a tale obbligo vige nel settore pubblico e quando il contratto di lavoro, a prescindere dalla tipologia di lavoro ma sempre entro certi limiti previsti per prevenire gli abusi, prevede al massimo una media di tre ore a settimana in un periodo di quattro settimane consecutive.

Insomma, il Decreto Legislativo sulla Trasparenza interviene sull’articolo 1 del D. Lgs. n° 152/1997 imponendo a tutti i datori di lavoro, pertanto, un aumento dei dati da fornire ai lavoratori subordinati.

Le informazioni da fornire sono le seguenti:

  • l’identità dell’eventuale co-datore di lavoro;
  • eventuale possibilità per il lavoratore di indicare il luogo in cui svolgere l’attività lavorativa;
  • durata del rapporto di lavoro;
  • l’inquadramento;
  • modalità di pagamento della retribuzione;
  • la modalità di determinazione e fruizione delle ferie e dei diversi congedi;
  • forme di licenziamento e delle dimissioni;
  • l’orario di lavoro, in coerenza con la Direttiva n° 2003/88/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, e le eventuali condizioni per i cambiamenti dei turni di lavoro e delle condizioni relative allo straordinario;
  • l’eventuale limitazione di svolgere un’altra attività lavorativa presso altri datori di lavoro;
  • CCNL applicato con l’indicazione delle parti stipulanti;
  • enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi qualora la scelta dell’istituzione di sicurezza sociale sia stata compiuta dal lavoratore;
  • eventuale diritto a ricevere la formazione;
  • l’identità delle imprese utilizzatrici, appena saranno conosciute, nel caso del lavoro di somministrazione;
  • eventuali sistemi decisionali e/o di monitoraggio automatizzati ai fini delle assunzioni o dei conferimenti degli incarichi, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Sono oramai diversi anni che si parla di salario minimo tra gli addetti ai lavori all’interno del mondo sindacale e del mondo del lavoro in generale ma, giornalisticamente parlando in virtù dell’Accordo provvisorio dell’U.E. raggiunto il 7 giugno scorso, stiamo assistendo in questi giorni ad un dibattito pubblico, riportato alla ribalta grazie alle TV nazionali, che è pieno di ipocrisia e che, pertanto, viene portato avanti soltanto per un tornaconto elettorale.

Quindi FederPartiteIva chiede alla politica tutta di approfondire la questione onde evitare di ritrovarsi a votare una legge inutile o, ancora peggio, una norma scritta male che al contrario aumenti delle “anomalie sociali e culturali” come è già accaduto, in buona parte, con la legge introduttiva del reddito di cittadinanza.

Il vero problema della questione del salario minimo è l’insopportabile “cuneo fiscale e contributivo” che è schizzato alle stelle da 30 anni a questa parte e che va urgentemente abbattuto in quanto ammonta al 60%, contro la media OCSE del 46,5%, del totale delle retribuzioni annue versate ai dipendenti privati (pari a circa 300 miliardi di euro) e, precisamente, lo Stato Italiano incassa quindi 180 miliardi di euro (90 miliardi dai dipendenti e 90 miliardi dalle imprese e dai professionisti) di cui 100 miliardi a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e 80 miliardi a titolo di IRPEF.

Per noi di FederPartiteIva l’urgenza è quindi quella di dare finalmente respiro alle attività produttive perché soltanto così facendo si può vedere aumentare la “piena occupazione” poiché diversamente i lavoratori dipendenti tutti, in particolare coloro che non sono altamente specializzati, pagheranno amaramente l’introduzione nei luoghi di lavoro delle moderne macchine e dell’intelligenza artificiale.

Quest’ultimo fenomeno si fa sempre più compiuto anche se viene nascosto dalla politica che si ripara dietro la concessione di una “elemosina” e cioè dietro il reddito di cittadinanza e dietro il salario minimo.

Per il nostro sindacato datoriale FederPartiteIva la proposta di istituire una legge sul salario minimo è un atto di ipocrisia oltre che un insulto per la  nostra solida contrattazione collettiva perché tiene conto sia dei differenti costi della vita nei vari territori regionali e sia del tasso di produttività di ogni settore e comparto e perché da sempre i Giudici già prendono in considerazione i minimi salariali attraverso le tabelle retributive dei CCNL comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale per poter emettere al meglio le rispettive sentenze nelle vertenze di lavoro.

Inoltre, secondo il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) il Parlamento Europeo non può intervenire sulle retribuzioni di ogni singolo Paese in quanto il potere d’acquisto, il livello generale dei salari, il costo del lavoro e il tasso di produttività variano in maniera molto marcata da nazione a nazione (ad esempio in Lussemburgo il salario minimo ammonta ad euro 2000 mentre in Bulgaria ad euro 300) e, pertanto, è impossibile stabilire un salario minimo che possa valere per tutti gli Stati membri senza creare evidenti squilibri interni.

Quindi per noi di FederPartiteIva una eventuale legge italiana sul salario minimo non potrà che agganciarsi sui minimi delle tabelle retributive dei CCNL comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e, quindi, si capisce che tale proposta derivante da una parte della politica non è altro che una proposta inutile oltre che ipocrita.

Una legge sul salario minimo esiste già ed è l’articolo 36 della Costituzione Italiana che così recita: “Il lavoratore ha diritto ad una distribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Quindi, nella pratica, nelle vertenze legali di lavoro si rispetta continuamente quanto stabilito dall’articolo 36 della nostra Costituzione a dimostrazione del fatto che il nostro sistema della contrattazione collettiva ha retto bene e continua a reggere altrettanto.

Proponiamo, noi di FederPartiteIva, che si proceda – in quanto oramai i datori di lavoro non sono in grado di riassorbire per via contrattuale questi aumenti degli stipendi – ad abbattere urgentemente il “cuneo fiscale e contributivo” perché, altrimenti, le imprese e i professionisti scaricheranno sui prezzi dei beni e servizi prodotti tali aumenti salariali provocando ulteriormente l’aumento dell’inflazione e quindi danni al nostro già fragilissimo sistema macro-economico.

Tutto questo è tristemente possibile che si verifichi in quanto sono circa 30 anni che le imposte e le tasse sui datori di lavoro sono cresciute, non solo per quanto riguarda i contratti di lavoro, e anche per le conseguenze che l’attuale guerra in Europa tra la Russia e l’Ucraina sta causando alla nostra economia senza dimenticare gli strascichi derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Proprio l’attuale scenario del conflitto tra Russia e l’Ucraina ha fatto salire l’inflazione e, a maggior ragione, è improponibile introdurre la scala mobile, come qualche sindacato dei lavoratori ha proposto in queste settimane, e anche a legiferare sul salario minimo in quanto è necessaria unicamente una contrattazione collettiva che va però supportata con un forte abbattimento della pressione fiscale sui redditi di lavoro sia a favore delle imprese e sui a favore dei dipendenti e, su questo fronte e in questo momento storico, l’unico attore a dover fare pienamente la propria parte e a dover fare allo stesso tempo la differenza, è il Governo Italiano che dovrà quindi procedere, con coraggio, per tagliare drasticamente il debito improduttivo e inefficiente del proprio apparato.

In merito al POS, già obbligatorio per le imprese e per i professionisti, sappiamo che dal 1° luglio 2022 sarà introdotta, con il Decreto Legge n° 36/2022 e ossia il cosiddetto “Decreto PNRR 2”, una sanzione pari ad euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata qualora non si accettano pagamenti con carta e con altre modalità tracciate.

Per la nostra organizzazione sindacale FederPartiteIva sarebbe opportuno concedere degli adeguati crediti d’imposta alle imprese e ai professionisti per compensare le notevoli commissioni applicate dalle banche e dagli istituti di pagamento in particolare per i micro e i piccoli acquisti.

E’ proprio sul fronte dei micro e piccoli acquisti che le imprese versano in uno stato di grave difficoltà in quanto le esose spese di commissione assorbono praticamente l’intero piccolo margine di guadagno e, pertanto, lo Stato Italiano dovrà far fronte nel risolvere una volta per tutte questa incresciosa e paradossale situazione anche stipulando un accordo di lunga durata con il mondo bancario.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 76° anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria e ha assistito alla Parata ai Fori Imperiali.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e Banda.

Il Presidente Mattarella ha, quindi, deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, in ricordo di tutti i militari e i civili che hanno servito e servono lo Stato con impegno ed abnegazione, alla presenza dei Presidenti di Senato e Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale.

Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Piazza Venezia.

Il Capo dello Stato ha quindi assistito alla Parata Militare ai Fori Imperiali che si è conclusa con il sorvolo delle Frecce Tricolori.

Fonte: www.quirinale.it

 

L’A.N.P.A.L. ha da pochi giorni approvato il nuovo quadro operativo per il Programma “G.O.L.”, e vale a dire la misura di politica attiva del lavoro finanziata dal P.N.R.R. e denominata “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, il quale è tutto incentrato su una più efficiente “profilazione quantitativa” e “profilazione qualitativa” grazie sia ai dati amministrativi alimentati dalla persona-utente (non solo giovani NEET ma anche e soprattutto disoccupati, lavoratori in transizione e beneficiari del reddito di cittadinanza) e sia da quelli comunicati dal datore di lavoro al momento dell’attivazione oppure della cessazione di un posto di lavoro. Così facendo la nuova valutazione (assessment) produrrà un intervento di politica attiva del lavoro sempre più cucito “sartorialmente” su ogni singolo beneficiario che sarà poi compreso in uno dei seguenti percorsi: 1) percorso di reinserimento lavorativo; 2) percorso di aggiornamento (upskilling); 3) percorso di riqualificazione (reskilling); 4) percorso lavoro e inclusione.

 

In merito alla produttività delle piccole e media imprese il Governo Italiano ha adottato diverse disposizioni urgenti, assieme a quelle attinenti alle politiche energetiche nazionali, per il tramite del Decreto Legge n° 50 del 17 maggio 2022 e nello specifico l’articolo 16 per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese, gli articoli 19 e 20 per supportare le imprese del comparto pesca e agricoltura, gli articoli 21 e 22 per la maggiorazione del credito d’imposta per gli “investimenti in beni immateriali 4.0” e del credito d’imposta “formazione 4.0” ed, infine, l’articolo 29 per favorire le imprese esportatrici.

 

Per quanto concerne l’accesso alla “staffetta generazionale” per favorire il pre-pensionamento a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata di dipendenti all’interno delle imprese private è stato previsto, un contributo straordinario “aggiuntivo”, corrispondente al fabbisogno di copertura delle voci di costo, tutto a carico del datore di lavoro da versare ai Fondi di Solidarietà Bilaterale (compresi quei Fondi che dal 1° gennaio 2022 occupano almeno un dipendente ad eccezione di quelli “alternativi” che operano nei comparti dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) per effetto del nuovo testo contenuto nell’articolo 12-ter del Decreto Legge n° 21/2022 il quale ha modificato sia l’articolo 26 e sia l’articolo 33 del D.Lgs. n° 148/2015. Precisamente il nuovo articolo 26, comma 9° lettera c-bis, prevede che tali Fondi possano assicurare, in via opzionale tra le diverse prestazioni riconosciute dai Fondi in questione come ad esempio il finanziamento di un programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale, il versamento mensile dei contributi previdenziali, e quindi l’accesso alla “staffetta generazionale”, consentendo però la contestuale assunzione a tempo indeterminato di uno o più lavoratori non superiore ai 35 anni di età compiuti.

La Presidenza Nazionale di FederPartiteIva augura ai propri iscritti e ai propri dirigenti e delegati, nazionali e territoriali, una buona Festa del Lavoro!

Con l’auspicio che la politica apporti adeguate misure strutturali per agganciare la ripresa economica del nostro Paese, la nostra organizzazione sindacale datoriale chiede, tra le diverse priorità richieste a gran voce dalla attività produttive, che si approvi una forte riduzione dell’imposizione fiscale sui redditi d’impresa e sul cuneo fiscale, che si approvi un’autentica semplificazione e che si definisca tempestivamente una lungimirante politica energetica.

Buon 1° maggio da FederPartiteIva!!!

Cattolici, Socialisti, Azionisti, indipendenti, monarchici e comunisti si unirono nel C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) per combattere contro i nazisti e contro i fascisti. E la Costituzione Italiana fu scritta proprio da loro.

E dopo la guerra la F.I.V.L. (www.fivl.eu) con la Democrazia Cristiana, la F.I.A.P. (www.fiapitalia.it) con gli Azionisti e con i Socialisti, l’A.N.P.I. con il P.C.I. furono le Case dei Partigiani, dei Patrioti e dei Volontari della Libertà.

La Presidenza Nazionale di FederPartiteIva augura ai propri iscritti e ai propri dirigenti e delegati, nazionali e territoriali, una buona Pasqua e buone feste!

Con l’auspicio che la politica apporti adeguate misure strutturali per agganciare la ripresa economica del nostro Paese, la nostra organizzazione sindacale datoriale chiede, tra le diverse priorità richieste a gran voce dalla attività produttive, che si approvi una forte riduzione dell’imposizione fiscale sui redditi d’impresa e sul cuneo fiscale, che si approvi un’autentica semplificazione e che si definisca tempestivamente una lungimirante politica energetica.

Buone feste da FederPartiteIva!!!

Secondo il Decreto Ministeriale 22/2022, che ha modificato il Decreto 94033/2016 attinente alla CIGS per i datori con più di 15 dipendenti, anche le micro e piccole imprese iscritte al FIS possono beneficiare – tramite apposita procedura semplificata diversamente da come accade per le medie e le grandi imprese – della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.).

La seconda novità positiva è che l’assegno d’integrazione salariale del FIS da richiedere nell’ambito della C.I.G.S. è esteso alle causali di riorganizzazione, crisi e solidarietà.

Per accedere alla Cassa Integrazione Straordinaria con la causale della “riorganizzazione” le micro e piccole imprese iscritte al FIS dovranno presentare un apposito “programma volto a fronteggiare le inefficienze gestionali” che vada nella direzione di un “consistente recupero della forza occupazionale” e che allo stesso tempo sia accompagnato da un “piano di gestione non traumatica” delle eccedenze di personale.

Per accedere alla CIGS con la causale della “crisi” i datori iscritti al FIS dovranno farne richiesta anche se gli effetti negativi sulla produttività aziendale siano presenti dopo la presentazione della domanda.

Ancora, per accedere alla CIGS con la causale della “solidarietà” bisognerà stipulare un accordo sindacale di natura aziendale e territoriale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, si ricorda che le causali ordinarie e straordinarie del FIS possono essere utilizzate per un massimo di 26 settimane se trattasi di imprese con oltre 5 dipendenti e per un massimo di 13 settimane se trattasi di imprese fino a 5 dipendenti

La terza buona notizia – come prevista dalla Circolare 6/2022 del Ministero del Lavoro – riguarda anche la possibilità di poter usufruire di “ulteriori 12 mesi di cassa integrazione” per tutte le attività produttive che nel 2022 esauriscono il periodo dell’ammortizzatore sociale richiesto per “cessazione di attività” iniziato nel 2021 ma, tuttavia, la presente richiesta dovrà essere l’unica nel “quinquennio mobile” non ancora esaurito. In tal caso i datori di lavoro dovranno impegnarsi, dopo aver attivato la consultazione sindacale, a gestire il personale a rischio esubero con misure di “politiche attive del lavoro” definendo con la Regione di competenza (e anche con i Fondi Interprofessionali) le “azioni di formazione e riqualificazione” con cui perseguire la rioccupazione e l’autoimpiego dei dipendenti in questione che, pertanto, parteciperanno in virtù di un “accordo sindacale di transizione” ad un percorso di “ricollocazione collettiva” approvato da ANPAL.

Una ulteriore ed ultima novità è stata introdotta esclusivamente per le imprese con più di 15 dipendenti, come sancito nella Circolare 1/2022 del Ministero del Lavoro, che potranno ricorrere alla CIGS applicando la “nuova” causale della “riorganizzazione per processi di transizione anche di natura tecnologica e/o digitale” qualora si intende perseguire una “riconversione produttiva o funzionale” (rientrano anche le fusioni con altre imprese e le acquisizioni, per il tramite di un “accordo sindacale di transizione” approvato anche dal MISE e dalla Regione, che siano utili per superare le criticità gestionali di lungo respiro) che sia sempre supportata da una comprovata copertura finanziaria il sui ammontare può essere anche inferiore al valore medio annuo degli investimenti effettuati nel biennio precedente.

Come sappiamo dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (Legge n° 234 del 2021), anche i datori di lavoro con un solo dipendente potranno richiedere l’ammortizzatore sociale (se non rientrano nel campo di applicazione della “Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria” in sigla C.I.G.O.), con riferimento a tutte le diverse causali, qualora dimostrino di attraversare una particolare e grave situazione di difficoltà economica-finanziaria al di là della causale dovuta all’emergenza sanitaria.

Con la circolare n° 3 del 16 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che sarà possibile accedere in maniera semplificata agli ammortizzatori sociali e vale a dire presentando un’apposita istanza senza aver espletato, in maniera preventiva (e anche in via telematica), l’informazione e la consultazione con i sindacati come sancito dall’art. 14 del D.Lgs. n° 148/2015 ma semplicemente depositando una “relazione tecnica semplificata” che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative, anche di natura temporanea, circa la situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà le quali giustificano la richiesta del pagamento diretto.

Ciò sta a significare che l’informativa sindacale dovrà comunque essere conclusa e comunicata successivamente all’INPS che, pertanto, potrà richiedere in fase di istruttoria l’attestazione dell’avvenuto espletamento della comunicazione preventiva al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori dipendenti.

Tale deroga sarà in vigore, unicamente per le domande pervenute dal 1° gennaio 2022, fino al 31 marzo di quest’anno il quale rappresenta la fine dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Concludendo, ci teniamo a precisare che è obbligatorio, anche ai fini del rilascio del DURC, dal 1° gennaio 2022 il versamento della contribuzione mensile al FIS per tutte le imprese, anche quelle con un solo dipendente, ad eccezione per i settori dell’artigianato, delle professioni e del trasporto aereo in quanto in tali casistiche è necessario far confluire i versamenti mensili agli appositi “Fondi di Solidarietà Bilaterali” che non vanno confusi con gli “Enti Bilaterali”.

Il datore di lavoro, con gli eventuali dirigenti, dovrà individuare – ai sensi del “nuovo” punto b-bis) del comma 1° dell’articolo 18 del T.U.S.L. ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – uno o più preposti, a seconda della gravità dei rischi presenti e dell’assetto organizzativo dell’impresa, i quali saranno autorizzati a svolgere le attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del T.U.S.L. aggiornato, anche quest’ultimo articolo per effetto della Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 entrata in vigore con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, mediante l’introduzione della lettera a) del comma 1° che così recita:

“sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Così facendo, la figura del “preposto” avrà un “ruolo esecutivo di auto-controllo e di prevenzione dei rischi” e, pertanto, tale figura diventerà la più importante all’interno del sistema aziendale di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In virtù di tutto questo è stata apportata una modifica anche sulla formazione da somministrare alla “nuova” figura del preposto (precisamente al nuovo comma 7-ter dell’articolo 37 del testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) che sarà obbligato a seguire le dovute ore di lezione esclusivamente in aula e con una cadenza almeno biennale (e quindi non più ogni cinque anni) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Quest’ultima modifica, a differenza delle prime menzionate, non è entrata in vigore dal 20 dicembre 2021 bensì entrerà in vigore entro il 30 giugno 2022 che è il termine ultimo in cui saranno rivisti gli Accordi tra Stato centrale e Regioni attinenti il D.Lgs. n° 81 del 2008.

Sempre con l’approvazione dei prossimi Accordi Stato-Regioni, che dovranno essere approvati entro la data del 30 giugno 2022, sarà modificata la modalità di “verifica finale” di apprendimento per i lavoratori-discenti di qualunque tipologia di corso di formazione ed, infine, sarà introdotta una specifica “esercitazione applicata” per tutte le differente tipologie di “addestramento per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi”.