Licenziamento per g.m.o. con accordo sindacale possibile nell’emergenza da Covid-19
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante l’emergenza da Covid-19 è perseguibile con l’incentivo all’esodo definito tramite un accordo sindacale di natura aziendale
Premesso che si è in attesa dell’emanazione degli indirizzi operativi da parte del Ministero del Lavoro, in questa fase emergenziale sanitaria da Covid-19 un datore di lavoro potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo soltanto in determinati casi tra cui in quello attinente la “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro voluto da entrambe le parti e, pertanto, anche dal dipendente.
Tale situazione, prevista dall’art. 12 comma 11° del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) che ha ribadito quanto stabilito dall’art. 14 comma 3° del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), attribuisce al dipendente – che accetta firmando sia l’accordo sindacale aziendale e sia la precedente dichiarazione di adesione alla proposta avanzata dall’impresa – il diritto di percepire la NASPI. Le altre casistiche riguardano: la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa anche parziale se non si configuri un trasferimento d’azienda o un ramo di essa oppure qualora accada un fallimento seguito dall’impossibilità di avvio dell’esercizio provvisorio.
Elemento essenziale riconosciuto anche come l’unico “elemento maggiormente critico”, in quanto mancano le circolari operative dell’accordo sindacale aziendale, riguarda la quantificazione dell’incentivo all’esodo che non obbligatoriamente dovrà essere corrisposto in denaro in quanto sarà possibile integrare anche con l’offerta di un progetto di ricollocazione professionale.
Tale “incentivo all’esodo” certamente dovrà essere parametrato sull’anzianità del rapporto di lavoro, sul livello professionale e sulla vicinanza alla pensione e precisamente sulla falsariga dei parametri utilizzati per quantificare l’assegno di ricollocazione previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, mentre, non sono vincolanti per la determinazione dell’incentivo all’esodo i criteri sui cui si basa la Legge n. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi come il vincolo dei “carichi di famiglia”.
In merito alla restante parte è possibile elencare i vari requisiti su cui porre l’attenzione per siglare un corretto “accordo sindacale aziendale con l’incentivo all’esodo per effetto di una risoluzione consensuale” (art. 12 comma 11° del D.L. n. 137/2020 il quale ha ribadito quanto stabilito dall’art. 14 comma 3° del D.L. n. 104/2020) i quali sono i seguenti:
- accordo sindacale da firmare dinanzi le sedi territoriali dei sindacati dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale con l’esclusione, dunque, delle RSA;
- efficacia se tali accordi sindacali sono stipulati entro la data del 31/01/2021, come previsto dal D.L. n. 137/2020, la quale potrebbe essere estesa fino al 31/03/2021 come inserito nel disegno della prossima legge di bilancio;
- adeguata quantificazione dell’incentivo all’esodo in relazione ad ogni caso specifico.
Tale accordo sindacale aziendale, nato come effetto della risoluzione consensuale tra le parti e provvisto dell’incentivo all’esodo, dovrà essere trasmesso – assieme alla dichiarazione di adesione – dall’interessato al momento della presentazione della propria domanda di disoccupazione NASPI così come specificato dalla Circolare INPS n° 111 del 29/09/2020.
Concludendo, seppure non sia stato riportato a chiare lettere, si presume che il contributo di ingresso alla NASPI debba essere pagato dal datore di lavoro.
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