Come sappiamo, con l’entrata in vigore della Legge n° 85 del 2023, i contratti a termine e, vale a dire, i contratti di lavoro a tempo determinato prevedono l’obbligatorietà di utilizzare apposite causali oltre i primi 12 mesi.
L’uso di proprie causali – basate su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e dipendente) – era stato previsto inizialmente fino al 30 aprile 2024 e in un secondo momento, in virtù dell’intervento del Decreto MilleProroghe approvato nel 2024, è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre di quest’anno.
Con un’apposita disposizione contenuta nel recente Decreto MilleProroghe dedicato per il 2025 e approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024, tale utilizzo di proprie causali, individuate dalle parti nei contratti a termine oltre i primi 12 mesi, viene prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre dell’anno prossimo la disposizione sancita dall’articolo 19, comma 1° e lettera b), del Decreto Legislativo n° 81 del 2015.
Tutto questo è stato reso necessario in quanto diversi C.C.N.L., sia in merito ai contratti a tempo determinato e sia in merito ai contratti di somministrazione, non hanno ancora introdotto al proprio interno le specifiche causali imposte dalla Legge n° 85 del 2023 e, dunque, se non ci fosse stata questa ulteriore proroga non sarebbe stato possibile, dal prossimo anno, applicare oltre i primi 12 mesi i contratti a termine con le causali stabilite dal datore di lavoro e dal dipendente, ad eccezione per i casi di sostituzione di altri lavoratori già precedentemente assunti.
Dopo la scadenza di questa ulteriore proroga, si ricorda che sarà possibile attivare un qualsiasi contratto a termine esclusivamente selezionando tra le diverse casistiche previste dai C.C.N.L. quella più aderente alla realtà aziendale oppure ricorrendo agli Accordi Sindacali di Secondo Livello di natura aziendale o territoriale per il tramite della R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) espressione di un Sindacato dei Lavoratori Dipendenti comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale.
Concludendo, ci preme ricordare che:
- la causale è esentata esclusivamente per quei contratti a termine sottoscritti per rispondere alle motivazioni stagionali (stabilite dai C.C.N.L. e dal D.P.R. n. 1525 del 1963) in quanto la stagionalità viene di per sé già intesa come una causale;
- la causale da indicare nel contratto individuale non potrà essere mai generica e, dunque, dovrà essere una causale pertinente con la realtà aziendale ed anche oggettivamente verificabile;
- qualora la causale non sia veritiera oppure qualora sia assente, il contratto a tempo determinato sarà trasformato in un contratto a tempo indeterminato.