La cessione d’azienda dev’essere sempre concertata con i sindacati dei lavoratori dipendenti, anche per quanto concerne il ruolo dell’impresa concessionaria che ha l’obbligo, pertanto, di illustrati i propri obiettivi operativi e strategici almeno un mese prima che i progetti siano approvati in maniera definitiva.
C’è da precisare che tale condotta del concessionario si configura come “antisindacale” in quanto non garantisce, assieme all’impresa cedente, il confronto con i sindacati dei dipendenti almeno venticinque giorni prima dell’operazione della cessione d’azienda come previsto dalla procedura informativa prevista dall’art. 47 della Legge 428 del 1990.
E’ quanto stabilito dalla Sentenza n° 28838/2022 della Sezione Lavoro della Cassazione che condanna così l’impresa cessionaria, ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la quale dunque non può ritenersi “terza” rispetto al rapporto tra l’impresa cedente e i lavoratori.
La vicenda processuale – oggetto della Sentenza della Cassazione prima menzionata – ha visto una banca rilevare un altro istituto bancario il quale versava nello stato della liquidazione coatta amministrativa anche se la cessione d’azienda viene tenuta nascosta, in un primo momento, ai sindacati che si trovano nella situazione iniziale di firmare un verbale di accordo in cui vengono previsti pesanti tagli, come previsto dal CCNL adottato dall’impresa cedente, nei casi di ristrutturazione con esubero di personale.
In tale frangente ai sindacati dei lavoratori dipendenti viene nascosto che vi era già un potenziale acquirente della banca in crisi ed, infatti, i due istituti di credito non hanno attivato la procedura informativa prevista dall’art. 47 della Legge 428 del 1990 attuando, in tale maniera, una “condotta antisindacale”.
Pertanto, è sempre necessario avviare anche in tale casistica la “concertazione sindacale” permettendo, dunque, ai sindacati dei lavoratori di potersi confrontare per tempo anche con l’impresa cessionaria.
Infine, in merito all’azione da avviare per reclamare il diritto alla “concertazione sindacale” non attuata si precisa che la rivendicazione del singolo dipendente non potrà comunque incidere sulla sorte di quella proposta dai sindacati e viceversa e vale a dire che è esclusa l’efficacia riflessa del giudicato.